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ART. 11
(scioglimento)
In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.
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